Statuto della Fondazione Magna Carta

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA,
SCOPO, DURATA, VIGILANZA, ATTIVITA’

 

Art.1 - Denominazione, sede e natura

La “Fondazione Magna Carta" (di seguito, per brevità, “Fondazione” o “Ente”) ha sede in Roma ed indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Per l’esercizio dell’attività istituzionale può avvalersi di sedi e di uffici periferici.

La “Fondazione” è persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.

 

Art. 2 - Scopo

La "Fondazione" persegue esclusivamente finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell'area del diritto, della storia, dei valori etici, dell'economia e della finanza, della sicurezza sociale, della geopolitica e della politologia.

L'"Ente" realizza le finalità indicate dal comma che precede attraverso l'attivazione di almeno sei settori operativi nell'ambito del Centro Studi di cui all'art. 26-bis, così denominati:

1. istituzioni e garanzie;
2. relazioni internazionali e democrazia;
3. ricerca e innovazione;
4. biopolitica e valori etici;
5. economia e mercato;
6. welfare e sicurezza sociale.

La "Fondazione", nella realizzazione delle attività riferibili a ciascun settore, in particolare:

- organizza seminari, convegni e manifestazioni;
- promuove e cura studi e ricerche mirate;
- elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee.

L'"Ente" può affidare a terzi, particolarmente qualificati, lo svolgimento di singoli piani di ricerca su settori e tematiche reputati cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.

 

Art.3 - Durata

La “Fondazione” opera a tempo indeterminato.

 

Art.4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la “Fondazione” può, tra l'altro:

  1. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili (in via diretta o tramite società controllate totalitariamente), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;

  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;

  3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

  4. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l’”Ente”, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;

  5. concorrere alla costituzione, ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purchè in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;

  6. svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La “Fondazione” può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.

 

Art.5 - Vigilanza

L’attività della “Fondazione” è vigilata ai sensi di legge.

 

 

TITOLO II
PATRIMONIO

 

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 8.

 

Art.7 - Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è costituito da:

  • conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;

  • beni mobili ed immobili che pervengano all’”Ente” a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati, a’ sensi di Statuto;

  • elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione incrementativa del fondo di dotazione;

  • contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione;

  • rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consiliare, ad incrementare il fondo di dotazione;

  • cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo art. 8, vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La “Fondazione” deve curare di salvaguardare nel tempo l’integrità del fondo di dotazione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla “Fondazione” privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, affluisce automaticamente al fondo di gestione, di cui al successivo art. 8.

 

Art.8 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

  • rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della “Fondazione”;

  • donazioni o lasciti testamentari;

  • apporti dello Stato, dell’Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati;

  • contributi dei fondatori e degli aderenti;

  • ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

  • fondi destinati dall’Unione Europea ad attività di formazione.

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell’”Ente” e per la realizzazione degli scopi istituzionali.

 

Art.9 - Investimento delle risorse

Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le disponibilità del fondo di gestione, sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.

 

TITOLO III
CONTABILITA’, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

 

Art.10 - Contabilità

La “Fondazione” adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.

 

Art. 11 - Esercizio Finanziario, Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all' art. 25.

Gli organi della "Fondazione", nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio.

Gli avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento dell'attività medesima.

 

 

TITOLO IV
FONDATORI, ADERENTI

 

Art. 12 - Fondatori

Rivestono la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione dell’”Ente”.

Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all’accrescimento delle disponibilità patrimoniali della “Fondazione”, nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L’attribuzione della qualifica di fondatore, ai sensi del comma che precede, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove non vi sia contrario avviso anche di un solo dei fondatori già presenti.

 

Art.13 - Aderenti

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di aderenti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che dichiarino di condividere le finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'ammissione degli aderenti. La deliberazione è assunta in base ai seguenti criteri, in corrispondenza dei quali si individuano due tipologie di aderenti, e precisamente:

  1. le persone fisiche, per le quali l'accettazione può essere decisa in base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama, secondo l’insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione;

  2. le persone fisiche e giuridiche e gli enti i quali intendano, in sintonia con gli scopi della Fondazione, contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi: per essi la deliberazione consiliare di accettazione è adottata nel presupposto dell’impegno a sostenere finanziariamente l’”Ente”, secondo cadenze e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aderenti di cui al comma che precede, lett. a), permangono tali a tempo indeterminato.

Gli aderenti di cui al comma 2, lett. b), permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l’impegno di sostegno economico alla “Fondazione”.

 

Art.14 - Diritti degli aderenti

Gli aderenti possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali dell’”Ente”, consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all’attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative da esso realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet.

Gli aderenti prendono parte alle adunanze della Giunta, di cui al successivo art. 24.

 

Art.15 - Esclusione e recesso degli aderenti

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'esclusione di aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  1. violazione dell’obbligo di versare contribuzioni e/o di effettuare i conferimenti dovuti;

  2. morosità;

  3. inadempimento dell’eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali;

  4. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla “Fondazione”.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- avvio di procedure di liquidazione;

- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Gli aderenti possono, recedere dalla “Fondazione” in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

L’esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell’”Ente”.

 

 

TITOLO V
ORGANI

 

Art.16 - Organi

Sono organi della "Fondazione":

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Presidente d'onore;

- il Direttore Generale;

- il Segretario Generale;

- la Giunta;

- Il Collegio dei Revisori.

 

Art.17 - Consiglio di Amministrazione: composizione

La “Fondazione” è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari di membri, con un minimo di sei ed un massimo di quaranta, di cui:

  1. per la metà (di seguito unitariamente identificati come “Componente A”) nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e, nel prosieguo, esclusivamente tra i fondatori, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20;

  2. per l’altra metà (di seguito unitariamente identificati come “Componente B”), nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e, nel prosieguo, secondo le modalità previste dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica:

    • quanto ai membri della “Componente A”, cinque anni dal momento della nomina di ciascuno di essi; tuttavia i designati in sede di atto costitutivo durano in carica sette anni dal giorno in cui l’”Ente” ottiene il riconoscimento quale persona giuridica;

    • quanto ai membri della “Componente B”, tre anni dal momento della nomina di ciascuno di essi; tuttavia i designati in sede di atto costitutivo durano in carica cinque anni dal giorno in cui l’”Ente” ottiene il riconoscimento quale persona giuridica.

 

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione: Competenze

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della "Fondazione".

In particolare provvede, tra l'altro, a:

a) stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione all'"Ente", secondo le previsioni degli artt. 12, comma 2, e 13, comma 2, tenendo conto degli apporti economici necessari all'equilibrio finanziario;

b) individuare i programmi di attività della Fondazione;

c) nominare il Presidente,;

d) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e il Segretario Generale;

e) operare le cooptazioni di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dall'art. 20;

f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, le connesse relazioni illustrative ed i programmi di attività della "Fondazione";

g) fissare la dotazione di personale e l'inerente trattamento economico, nonché individuare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'"Ente";

h) disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;

i) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

j) stabilire il compenso dei Revisori e l'eventuale indennità o gettone degli Amministratori;

k) regolare il rapporto di collaborazione con il Direttore Generale e il Segretario Generale

l) nominare i componenti del Comitato scientifico, ai sensi dell'art. 25;

m) nominare il coordinatore del Centro Studi di cui all'art.26-bis e approvare l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro Studi medesimo;

n) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

o) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti e istituzioni che perseguano analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica, per l'attuazione dei programmi di attività annuali;

p) disporre modifiche dello Statuto;

q) fissare l'indirizzo degli uffici;

r) deliberare lo scioglimento dell'"Ente" e la devoluzione del patrimonio;

 Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono tutte delegabili al Presidente, ad eccezione di quelle di cui alle lett. a), c), d), e), f) j), p) e r) del comma che precede.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può assegnare a singoli componenti del Consiglio medesimo (Consiglieri delegati) deleghe di carattere operativo, finalizzate a sovraintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa.

Le deleghe contemplate dal comma che precede sono revocabili in qualsiasi momento

 

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione: modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati tre giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Direttore Generale.

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, predisposto dal Segretario Generale, sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Direttore Generale e riportato su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

 

Art.20 - Nomina dei Consiglieri di Amministrazione

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per la “Componente A” e per la “Componente B” avviene secondo le modalità indicate dai commi che seguono.

Sino alla saturazione del numero massimo di membri stabilito dall’art. 17, comma 1, i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti di volta in volta per cooptazione dal Consiglio stesso.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri di ciascuna “Componente” ma non di tutti:

  • se almeno tre membri della “Componente” permangono in carica, i Consiglieri restanti, propongono al Consiglio di Amministrazione i nominativi da sostituire per cooptazione;

  • se permangono in carica meno di tre membri della “Componente”, i Consiglieri restanti, in separata riunione, designano una rosa di nominativi, giusta la previsione dei successivi commi 4 e 5, da sottoporre alla Giunta, che provvede all’elezione di nuovi membri del Consiglio.

In caso di scadenza simultanea di tutti i membri di ciascuna “Componente”, i Consiglieri che ne fanno parte, in separata riunione, da tenersi entro due mesi dalla data di scadenza del mandato, designano una rosa di nominativi, tra cui, eventualmente, quelli di taluno o di tutti i Consiglieri uscenti, esorbitante di almeno la metà rispetto al numero di posti da ricoprire.

La rosa dei candidati è comunicata alla Giunta, perché elegga i nuovi Consiglieri di Amministrazione della “Componente” soggetta a rinnovo.

Avuto riguardo alla “Componente B”, nel compiere le cooptazioni o le designazioni previste dai commi che precedono, vanno prioritariamente considerati i nominativi dei fondatori rispetto a quelli degli aderenti.

 

Art. 21 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'"Ente", nonché presidente del Consiglio di Amministrazione e della Giunta.

Il Presidente rappresenta la "Fondazione" di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni e coordina e supervisiona l'attività dell'Ente.

Il potere di rappresentanza può essere esercitato disgiuntamente dal Direttore Generale in caso di delega da parte del Presidente.

 

Art. 22 - Presidente D'Onore

Il Presidente d'onore è designato in sede di atto costitutivo o, nel prosieguo, può essere nominato con delibera della Giunta, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previa designazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente d'onore è persona di rilievo politico istituzionale che ha conseguito altissimi meriti nei settori in cui opera la Fondazione, tanto in campo speculativo quanto operativo.

Il Presidente d'onore non ha responsabilità gestionali, sovraintende allo sviluppo scientifico e alla valorizzazione culturale dell'"Ente"; Egli interviene nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato. Le riunioni degli Organi Collegiali devono essergli preventivamente comunicate con le stesse modalità impiegate per i rispettivi componenti.

 

Art. 23 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce natura e durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività dell'"Ente" rivestendo anche il ruolo di capo del personale.

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi:

- sovraintende all'organizzazione complessiva dell'"Ente" e alla sua operatività;

- sovrintende alle attività di raccolta fondi e finanziamento dell' "Ente"

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato, alle riunioni degli Organi Collegiali.

 

Art. 23Bis - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce natura e durata dell'incarico.

Il Segretario Generale svolge un ruolo di coordinamento ed esecuzione delle attività della "Fondazione".

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi:

- coopera con il Presidente nella conduzione dell'"Ente";

- da esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Direttore Generale.

Egli partecipa, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, di cui redige i verbali, ai sensi dell'art. 19, comma 3.

Al Segretario Generale, compete, in particolare, l'attività di promozione e di relazioni esterne della "Fondazione".

 

Art. 24 - Giunta

La Giunta è composta dai Consiglieri di Amministrazione, dal Presidente, dai fondatori e dagli aderenti.

La Giunta si riunisce di norma una volta all'anno per essere informata delle attività e delle iniziative intraprese, fatta salva l'eventuale necessità di svolgere elezioni o di assumere specifiche deliberazioni sulle materie di competenza.

La Giunta è presieduta dal Presidente della "Fondazione", il quale la convoca con comunicazione scritta, inviata a ciascun avente titolo a parteciparvi almeno venti giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve recare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno.

La convocazione avviene ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di un terzo dei componenti dell'organo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Direttore Generale, o in alternativa dal Consigliere più anziano.

La Giunta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito il rilascio di deleghe.

Tutti i componenti della Giunta hanno diritto ad un voto: le votazioni avvengono sempre in via palese, tranne che per le elezioni di cui al comma successivo.

Alla Giunta compete di eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, giusta le previsioni dell'art. 20. L'elezione avviene tramite apposite schede, preventivamente predisposte, recanti i nominativi di tutti i candidati.

Alla Giunta è riservato il compito di eleggere il Presidente d'onore, ai sensi dell'art. 22, comma 1, secondo le modalità indicate dal comma che precede ovvero per acclamazione.

La Giunta nomina i Revisori, ai sensi dell'art. 25.

La Giunta, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, rilascia pareri consultivi e formula indirizzi su attività, programmi ed obiettivi della "Fondazione".

 

Art.25 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile sulla gestione della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori è eletto dalla Giunta ed è composto da un numero di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La Giunta nomina il Presidente nell'ambito degli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività del collegio sindacale nella società per azioni.

 

Art. 26 - Comitato Scientifico

Il Comitato è composto da nominativi scelti dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità della cultura, delle professioni e della vita pubblica.

Del Comitato scientifico possono far parte anche membri del Consiglio di Amministrazione e della Giunta.

I componenti del Comitato scientifico hanno diritto di partecipare alle adunanze della Giunta, senza diritto di voto.

 

Art. 26 Bis – Centro Studi

Il Centro Studi, munito di autonomia funzionale, opera nell’ambito della “Fondazione” sotto la guida del Coordinatore, nominato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, che definisce anche le linee programmatiche.

Il Centro Studi è struttura tecnica di elaborazione scientifica della “Fondazione” ed è suddiviso nei settori di cui all’art. 2, comma 2. Ciascun settore può far capo ad un responsabile, individuato dal Coordinatore in via permanente o per la realizzazione di singoli progetti.

È compito del Coordinatore predisporre, entro il trentun ottobre di ciascun anno, un piano di attività generale del Centro Studi, da considerare ad opera del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo.

 

 

TITOLO VI
NORME FINALI

 

Art.27 - Liquidazione

La messa in liquidazione della “Fondazione” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Verificandosi l’ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio netto residuo deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della “Fondazione”, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella propria ultima adunanza.

Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

 

Art.28 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.

 

 

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

 

Art. 29 - Durata in carica dei primi Consiglieri di Amministrazione

Avuto riguardo al primo Consiglio di Amministrazione, con riferimento all’art. 17, comma II, le rispettive scadenze dei Consiglieri facenti parte delle due “Componenti” ivi previste hanno effetto anche per i membri dell’organo nominati successivamente all’atto costitutivo.

 

Art. 30 - Collegio dei Revisori: prima nomina

In deroga al disposto dell’art. 25, il primo Collegio dei Revisori, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.