La querelle sull’ampliamento delle deleghe al presidente Rai dimostra due cose, assolutamente complementari: è necessario ripensare la governance per garantire livelli di competitività ed efficienza di un servizio svolto da una società di interesse nazionale in un regime di libero mercato e di concorrenza con i competitor dell’emittenza privata. Ma, trattandosi di servizio pubblico la prima cosa non può stare senza la seconda: agire nel rispetto della legislazione vigente e in osservanza degli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza costituzionale. Maggiori poteri al presidente, così come indicato in un primo tempo dal governo nel piano di riassetto dei vertici di Via le Mazzini, significa penalizzare il ruolo decisionale e le competenze del Cda che la norma individua e fissa nel principio della collegialità.
La Consulta ha ribadito che il servizio pubblico è un servizio sociale e come tale deve possedere “un elevato tasso di democraticità rappresentativa” che si sostanzia, necessariamente, all’interno della sfera del Parlamento. L’obiettivo e la priorità restano la garanzia del pluralismo del servizio pubblico radio-televisivo, cioè il rispetto dei diversi orientamenti culturali, valoriali e politici presenti nella società.
Partendo da queste premesse, la novità introdotta nella delega al presidente Rai che, di fatto, gli assegna maggiori e diversi poteri rispetto alle attribuzioni previste dallo Statuto - oltretutto senza un passaggio alle Camere - appare come una ‘forzatura’ sia rispetto alla normativa vigente, sia rispetto al concetto di ‘rappresentatività democratica’ che il servizio pubblico deve assicurare, nell’interesse della collettività.
Nel ‘dossier Rai’ pubblicato dal quotidiano Il Tempo, tre autorevoli costituzionalisti di Magna Carta – Giuseppe De Vergottini, Gian Michele Roberti e Ida Nicotra – analizzano il tema e le novità introdotte dall’esecutivo sul piano della giurisprudenza costituzionale e su quello dell’attuale quadro normativo. Le loro riflessioni qualche conseguenza positiva l’hanno portata.
Rai, il governo ha forzato le norme e ridotto le competenze del Cda
di Giuseppe de Vergottini
Da quello che è dato sapere il Governo intenderebbe fare assegnare alla firma del Presidente gli atti e i contratti, su proposta del Direttore generale, fino a 10 milioni di euro, anziché gli attuali 2,5 e le nomine di dirigenti di prima e seconda fascia. In pratica, in contraddizione con la legislazione vigente e con lo statuto, questa intenzione sposterebbe a favore del Presidente il baricentro del potere in seno alla concessionaria penalizzando il Cda.
Oggi lo statuto prevede la pienezza dei poteri nel consiglio (art . 25. 1, in cui si dispone infatti che «il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali") con facoltà di delegare proprie attribuzioni al presidente determinandone l'oggetto (art. 26) e di delegare singoli atti ai consiglieri. A prima vista quindi è agevole osservare che delibere del consiglio che lo privassero di attribuzioni qualificanti in tema di scelte strategiche dell'azienda relative ai contratti e alle nomine dirigenziali rischierebbero di porsi in collisione con lo statuto ma anche con la legge.
Deve infatti osservarsi che l'attuale art. 49 del d.lgs. n. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), al comma 12, prevede, tra i compiti del direttore generale, oltre quelli previsti dallo statuto della Rai, la proposta al consiglio di amministrazione delle nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello (lett. d) e la proposta all'approvazione del medesimo consiglio degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro (lett. g).
Ne discende quindi che il legislatore ha considerato tali poteri di spettanza del consiglio di amministrazione e quindi necessariamente soggetti alla valutazione della pluralità dei componenti del medesimo organo. Questo ultimo punto appare alla fine il più rilevante in quanto concentrando i poteri nel presidente e emarginando il consiglio si andrebbe contro quelli che sono i criteri che hanno ispirato il legislatore e che sono stati confermati dalla giurisprudenza costituzionale. E a questo proposito deve prendersi atto del fatto che lo sviluppo del sistema pubblico radiotelevisivo si è costruito nel tempo in modo da assicurare al parlamento, e quindi alle diverse sue componenti, un ruolo determinante in seno all'organo di governo della concessionaria pubblica.
Si suole giustificare questa netta prevalenza del ruolo parlamentare in virtù della esigenza di assicurare che l'attività della concessionaria rispetti nella programmazione della sua attività e nel gestire il servizio di informazione il principio del pluralismo culturale e informativo. Sul punto gli interventi reiterati dalla Corte costituzionale sono stati particolarmente incisivi. A far tempo dalla sentenza 225 del 1974 la Corte ha insistito sulla «obiettività e completezza di informazione» garantita da una «apertura a tutte le correnti culturali e da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Per assicurare questi fini è indispensabile che gli organi direttivi della concessionaria non debbano «rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante del potere esecutivo». Di conseguenza devono essere «riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale» (così la sentenza citata che è stata puntualmente confermata dalla più recente 69 del 2009).
Ma il proposito di evitare che il governo possa assumere un peso forte nel settore del servizio pubblico, mentre il parlamento deve mantenerne il controllo, è affermato anche altrove (cfr. ad esempio la 194 del 1987 dove si sottolinea la parlamentarizzazione del servizio). Come in modo molto chiaro ricorda la sentenza 69 del 2009, la legislazione nel tempo ha subito diverse non marginali modifiche ma ha mantenuto fermo il principio della prevalenza numerica dei componenti del consiglio designati dalla Commissione parlamentare di vigilanza assicurando così la preminenza parlamentare rispetto ai due componenti tra cui il presidente di spettanza del governo.
Oggi dunque il governo intenderebbe intervenire a legislazione invariata attribuendo al presidente rilevanti poteri che tra l'altro uscirebbero rafforzati ove fosse nominato direttore generale il designato dallo stesso governo e operante in stretta sintonia col primo. Inutile dire che spostare in assenza di precise norme di legge l'equilibrio fra il consiglio, che è stato voluto come espressione delle componenti politiche parlamentari indicate dalla Commissione di vigilanza, e presidente individuato dal governo del momento, rappresenta un passaggio del tutto problematico. Che le scelte legislative attuali siano discutibili e possano andare sottoposte a revisione è questione che non può essere risolta unilateralmente da una determinazione governativa.
La strada da seguirsi, evidentemente, sarebbe quella della riforma della legge e quindi dello statuto.
Ridurre i poteri del Cda Rai significa pregiudicare la rappresentatività democratica
di Gian Michele Roberti
La centralità del Parlamento nella governance della Rai e la limitata possibilità di interferenza dell’esecutivo nella definizione degli indirizzi strategici e nella scelta delle figure apicali chiamate ad attuarli sono da quasi quarant’anni cardini dell’orientamento del legislatore. Ciò in conformità con i principi sanciti fin dal 1974 dalla Corte costituzionale, secondo i quali un simile assetto è essenziale a garantire piena tutela ed esplicazione del pluralismo.
Ancora nel 2009 la Corte, nel dirimere un conflitto di attribuzione tra la Commissione Vigilanza Rai e il ministro dell’Economia, dopo aver ribadito che “l’imparzialità e l’obbiettività dell’informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici”, ha individuato nella “rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società”, il “più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività e imparzialità”.
Secondo il dettato della Corte, la governance della Rai deve dunque da un lato evitare che gli organi direttivi possano essere “direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo”, dall’altro assicurare che la “struttura” interna degli organi direttivi, sia “tale da garantirne obiettività”. Questa doppia condizione, in base a una consolidata giurisprudenza costituzionale, può realizzarsi solo se “siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l’intera collettività nazionale”, al fine di garantire al “servizio pubblico radiotelevisivo, inteso come servizio sociale”, un “elevato tasso di democraticità rappresentativa”.
A tali principi il legislatore si è strettamente conformato. In particolare, la rappresentatività democratica dell’organo direttivo della Rai – quale garanzia essenziale del pluralismo “delle voci e delle idee” – si riflette, sul piano ordinamentale, nella centralità del Consiglio di Amministrazione e nel regime che ne disciplina composizione, nomina e attribuzioni. Concepito come organo collegiale essenzialmente emanazione della volontà delle Camere, il CdA è in larga maggioranza (sette consiglieri su nove) composto da membri designati dalla competente Commissione parlamentare.
In linea con tale impostazione, le attribuzioni essenziali del CdA sono individuate espressamente e puntualmente dalla legge, con norma avente carattere di specialità, nella prospettiva di riservare al Consiglio le decisioni e gli atti di maggior rilevanza per il governo dell’azienda.
La delega al presidente del CdA di attribuzioni essenziali, che la legge espressamente affida con norma speciale all’organo nella sua “dimensione collegiale”, comporterebbe una grave alterazione dell’equilibrio istituzionale e di governance, in violazione dei principi costituzionali. In particolare, una tale delega trasformerebbe il decision making strategico dell’Azienda da collegiale in monocratico, investendo in radice le modalità con cui si forma la volontà dell’ente con riferimento alle sue scelte nevralgiche.
Tali attribuzioni, espressamente e puntualmente individuate dalla legge, non sono infatti disponibili, in quanto assegnate dalla norma al CdA nel suo insieme. Inoltre, una delega deliberata ai sensi dello statuto Rai, oltre che incompatibile con le superiori norme di legge, si porrebbe in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. Il CdA Rai, infatti, in quanto organo di proiezione parlamentare, è presidio essenziale di salvaguardia del pluralismo: ne consegue che una eventuale sottrazione di prerogative cruciali alla collegialità dell’organo – per di più su indicazione o condizionamento dell’esecutivo – pregiudicherebbe irrimediabilmente la “rappresentatività democratica” dei processi decisionali dell’azienda e farebbe quindi venir meno la fondamentale garanzia di pluralismo prevista dall’ordinamento.
Ridurre i poteri del Cda Rai significa pregiudicare la rappresentatività democratica
Sulla governance Rai la via maestra passa dal Parlamento
di Ida Nicotra
L’ultima vicenda dell’affaire Rai si sta consumando dopo il via libera della Commissione di Vigilanza sulla nomina del nuovo vertice. La querelle sull’ampliamento delle deleghe al neopresidente Tarantola costituisce l’ennesima conferma della necessità di una riforma del sistema pubblico radiotelevisivo.
Non vi è dubbio che occorre ripensare il modello di governance per assicurare competitività ed efficienza nell’esercizio di un’attività imprenditoriale svolta nel libero mercato ed in regime di concorrenza con l’emittenza privata.
Tuttavia, il concreto funzionamento dell’”Azienda Rai” non pare possa prescindere dal rispetto della legislazione vigente, anche alla luce degli orientamenti della costante giurisprudenza costituzionale. La circostanza secondo cui la Rai è una società di interesse nazionale, che agisce per il perseguimento di valori di rango primario per la collettività, comporta l’adozione di una disciplina speciale in ordine al diritto di voto degli amministratori ed alle scelte dei dirigenti, alla gestione societaria, alla trasferibilità delle azioni. Ciò al fine di assicurare l’indipendenza editoriale ed istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, quale indispensabile premessa per un’informazione non condizionata (se non entro le soglie ineliminabili e, comunque, tollerabili anche in un sistema democratico) ed idonea a garantire i diversi orientamenti ideali, culturali e politici presenti nella società.
In linea con quanto stabilito a livello comunitario, la Corte Costituzionale, anche nella sentenza sul caso Petroni, ha ribadito che il servizio pubblico è servizio sociale e, in quanto tale, deve possedere “un elevato tasso di democraticità rappresentativa” che si declina, naturalmente, “nella sua strutturazione nell’orbita del Parlamento”. Permanendo immutato l’attuale regime normativo, la parlamentarizzazione si pone come risorsa idonea a salvaguardare le condizioni indispensabili di obiettività ed imparzialità del servizio televisivo pubblico. In ogni caso occorre sempre preferire una interpretazione della legge che mantenga in capo all’organo parlamentare il potere di controllo sulle vicende aziendali, che, in un modo o nell’altro, possano incidere sull’imparzialità e sul pluralismo del servizio pubblico televisivo.
L’intenzione del Governo di procedere a sostanziali modifiche della governance della Rai, in vista del conferimento al Presidente di nuove e diverse attribuzioni rispetto a quelle previste nello Statuto, senza il coinvolgimento delle Camere, sembra costituire una forzatura al cospetto dell’attuale quadro normativo.
