Ci risiamo: l'arroganza dei magistrati arriva a superare la Costituzione

di Tommaso Frosini

Ci risiamo. Ancora una volta, come già in materia di pareri (addirittura sulla costituzionalità dei progetti di legge!) dati e non richiesti, il Consiglio Superiore della Magistratura tracima le sue competenze e si pone oltre la lettera e lo spirito della Costituzione.

Stavolta lo fa decidendo di aprire una “pratica” presso la sesta Commissione (che non ha nessuna competenza specifica), a proposito dell’invio degli ispettori ministeriali presso la Procura di Trani, che sono stati mandati con il compito di accertare la regolarità dell’inchiesta condotta dai magistrati pugliesi.

Il Csm, con questa inedita e clamorosa iniziativa, si pone due volte contro la Costituzione. Primo, perché invade il potere esecutivo al quale spetta, secondo l’art. 107 Cost., “la facoltà di promuovere l’azione disciplinare”: quindi, un esercizio di potere tutto ministeriale, che non può né deve essere condiviso con nessun altro; e sul quale nessun altro soggetto può opporsi, tantomeno il Csm.

Secondo motivo di violazione costituzionale, riguarda l’assunzione di iniziative non previste e quindi non assegnate al Csm dalla Costituzione, che all’art. 105 recita in modo netto e chiaro: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Questo, e soltanto questo, è quanto dice la Costituzione a proposito delle funzioni del Csm. Questi, e soltanto questi, sono i confini costituzionali del Consiglio superiore della magistratura, ovvero il perimetro entro il quale deve esercitare le sue funzioni. Assumere iniziative come quella di aprire una “pratica” sugli ispettori ministeriali fa pensare che il Csm voglia esercitare una forma di controllo nei confronti degli ispettori stessi, che sono magistrati. Oltrechè intralciare l’azione costituzionale del Ministro della Giustizia.

L’equivoco sul ruolo che ha finito per esercitare il Csm nasce anche dalla definizione dello stesso: organo di rilievo costituzionale? o, addirittura, di indirizzo costituzionale per quanto attiene alla magistratura? Utilizzare queste formule, come pure è stato fatto e si continua a fare, vuol dire fornire al Csm uno spazio, e quindi un ruolo, che inevitabilmente finisce col tracimare costituzionalmente e connotarsi politicamente.

Il Csm è organo di alta, anzi altissima amministrazione. Questa è la definizione giuridicamente corretta, e per nulla riduttiva: essa deriva dal fatto che al Csm è stato conferito dalla Costituzione un complesso di funzioni la cui natura amministrativa è indiscutibile, in quanto dotato delle sole competenze tassativamente indicate dalla Costituzione e dalle leggi attuative. Vincolando il Csm alla lettera dell’art. 105 cost. e della legge istitutiva dell’organo, e quindi garantendo il suo intervento all’esercizio delle attribuzioni amministrative espressamente affidategli, non c’è davvero spazio per iniziative che addirittura mettono in discussione un potere di esclusiva spettanza ministeriale, quale quello dell’invio di ispettori presso le Procure della Repubblica.

Occorre, ancora una volta, fare un forte richiamo al vecchio principio della separazione dei poteri, caposaldo del costituzionalismo liberale. Bisogna tornare a Montesquieu, tantissimo citato, pochissimo letto e scarsamente applicato. Perché è proprio nella deviazione del lucido disegno montesquieuiano, cui si ispira largamente la nostra Costituzione, che risiedono le ragioni del disastro del nostro sistema giudiziario.

Basterebbe fare proprio questo breve passo, tratto dallo “Spirito delle leggi”: “Non vi è altra libertà, qualora la potestà di giudicare non è disgiunta dalla potestà legislativa, o dall’esecutrice. Se fosse unita alla potestà legislativa, il potere sopra la vita e la libertà dei Cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe legislatore”.

 

l'Occidentale

18 Marzo 2010

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